07/05/11

PO FESR Asse IV- Linea 4.1.1.2 sviluppo sperimentale, innovazione di processo e/o organizzativa 01-06-11


La Regione Sicilia ha indetto un nuovo bando per sostenere le attività di prevalente sviluppo sperimentale nei settori/ambiti di potenziale eccellenza, nonché il sostegno ad iniziative connesse ad innovazioni di processo ed organizzative attivate dal sistema imprenditoriale regionale.
Le tipologie di intervento ammissibili ai contributi previsti dal presente avviso sono attività di sviluppo sperimentale, innovazione di processo e/o di innovazione organizzativa nei diversi settori di intervento previsti e precisamente:
a. TIC
b. Energia e ambiente
c. Agroalimentare
d. Sistemi avanzati di manifattura
e. Chimica
f. Trasporti, logistica e mobilità
g. Nuovi materiali e nanotecnologie
h. Salute e scienza della vita

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le piccole e medie imprese anche in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione tra soggetti indipendenti formalizzati mediante appositi contratti di associazione anche temporanee (ATI) ovvero mediante la costituzione di consorzi/società consortili.
Non sono ammesse le PMI operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nonché quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Per la tipologia d'intervento “Sviluppo sperimentale” possono, inoltre, partecipare in qualità di Partner, pur senza beneficiare di alcuna forma di contributo:
a. le aziende sanitarie (ASP, ARNAS, AOU);
b. gli Organismi di Ricerca pubblici

L’agevolazione prevista nel presente avviso consiste in un contributo in conto capitale che non può superare:
1) con riferimento allo “sviluppo sperimentale”:
a. per le Medie Imprese, il 35% dei costi ammissibili;
b. per le Piccole e le Microimprese, il 45% dei costi ammissibili;
c. può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra.
Si ritiene che esista tale collaborazione quando:
- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte
2) con riferimento allo “innovazione di processo” ed “innovazione organizzativa”:
a. in regime «de minimis», per l’acquisto di attivi materiali e immateriali fino al 75% dei costi ammissibili.

L'importo del contributo concedibile per ciascuna istanza non può superare € 500.000. Tale importo è ridotto a € 100.000 per le azioni di innovazione organizzativa.

Fermi restando i massimali complessivi di agevolazione per ciascuna istanza, con riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate, sono stabilite le seguenti soglie, minime e massime di spesa ammissibile:
I. sviluppo sperimentale: valore minimo spesa ammissibile pari a € 150.000 - valore massimo spesa ammissibile € 1.200.000;
II. innovazione di processo: valore minimo spesa ammissibile pari a € 100.000 - valore massimo spesa ammissibile € 400.000;
III. innovazione organizzativa: valore minimo spesa ammissibile pari a € 60.000 - valore massimo spesa ammissibile € 200.000.

Per azioni sperimentali e/o di innovazione di processo e/o organizzativa ammissibili al contributo previsto dal presente avviso si intendono:
I. sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso,
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
II. innovazione di processo: tutti i passaggi scientifici, tecnologici, finanziari e commerciali volti all’implementazione di nuovi processi produttivi o significativamente migliorati; l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’ impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
III. innovazione organizzativa: adozione di nuovi modelli e/o metodi organizzativi in ambito di business, luogo di lavoro o relazioni esterne che producono un cambiamento fondamentale nella logica di approccio lavorativo che risulta o che genera un cambiamento radicale nei comportamenti di tutti gli operatori coinvolti. L’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa. Non costituiscono innovazioni organizzative i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni o le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Il programma di investimento deve essere realizzato al massimo entro 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo
I richiedenti possono presentare domanda su una o più linee di intervento.
Per ciò che concerne specificamente la tipologia di intervento “sviluppo sperimentale”, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:
a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca) nella misura massima, per ciò che concerne il personale dipendente, del 40% dei complessivi costi ammissibili;
b. i costi della strumentazione e delle attrezzature previste nel progetto di ricerca e limitatamente alla durata dello stesso. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c. i costi di fabbricati e terreni previsti per il progetto di ricerca e per la sua durata nella misura massima del 10% dei complessivi costi ammissibili. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca nella misura massima del 30% sul totale dei costi ammissibili;
f. le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca fino ad un massimo del 10% sul totale dei costi ammissibili;
g. costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Per ciò che concerne specificamente le tipologie di intervento “innovazione di processo” ed innovazione organizzativa”, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:
a. acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, di costo unitario, IVA esclusa, di importo unitario non inferiore a 1.000 euro;
b. acquisto di software strettamente attinenti al progetto di ricerca e agli investimenti connessi;
c. opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà dell’impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell’immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione;
d. costi per progettazione, studio di fattibilità, direzione dei lavori relativi alle realizzazioni di cui alla lettera c) del presente comma, nel limite massimo fissato al 2% del totale delle spese ammissibili (esclusivamente per la tipologia “innovazione di processo”);
e. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni – ai fini dell’ammissibilità di tale voce di spesa, la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la comunicazione pubblicitaria.

Le spese sono riconosciute ammissibili a condizione che vengano sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

La valutazione dei programmi di investimento verrà condotta sulla scorta dei criteri di selezione sotto riportati:
1 - Qualità del progetto in termini di coerenza interna del piano di sviluppo dell’intervento rispetto agli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, adeguatezza del piano finanziario e benefici attesi dalla ricerca
2 - Progettazione finalizzata a seguito di adeguata analisi dei fabbisogni
3 - Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore e al contesto
4 - Collegamento con progetti di innovazione a livello nazionale ed internazionale
5 - Rilevanza dei risultati attesi
6 - Esperienza tecnico-scientifica del partenariato di progetto
7 - Quota di cofinanziamento privato (superiore al limite minimo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale)
8 - Capacità di favorire nuova occupazione qualificata.
9 - Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l’impatto ambientale

Termini per la presentazione delle domande: 01-06-2011